AGCM SANZIONA EASYJET PER PRATICA SCORRETTA SU CANCELLAZIONE VOLI POST-COVID


La compagnia aerea EasyJet avrebbe adottato le seguenti condotte riguardo alla vendita dei biglietti aerei per voli operanti dal 3 giugno 2020, data a partire dalla quale il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 ha nuovamente consentito gli spostamenti all’interno e all’esterno del territorio nazionale dopo un periodo di limiti alla circolazione stabiliti dai provvedimenti governativi di contenimento dell’epidemia di Covid-19:
  • aver proceduto a cancellare poco prima della programmata partenza i servizi di trasporto aereo, motivando tali cancellazioni con il verificarsi di “situazioni al di fuori del nostro controllo” e fornendo informazioni lacunose e ambigue sulla soppressione dei voli, in particolare giustificando tale cancellazione con motivi legati alle restrizioni alla circolazione inerenti all’emergenza epidemica;
  • aver fornito informazioni ingannevoli sui diritti spettanti ai passeggeri in caso di cancellazione, omettendo di prospettare in modo prioritario l’alternativa tra un nuovo volo e il rimborso in denaro come prevista dal Reg. (CE) n. 261/2004 e prospettando prioritariamente l’emissione un voucher;
  • a seguito della cancellazione del volo, aver creato difficoltà ai consumatori che intendevano richiedere il rimborso del biglietto annullato in luogo della emissione di voucher e, specificamente, aver creato difficoltà di contatto attraverso i servizi di assistenza alla clientela, offrendo esclusivamente l’utilizzo di un numero telefonico a pagamento e processando con ritardo le relative richieste;
  • anche successivamente, aver creato difficoltà all’utilizzo del credito rappresentato dal voucher.
L'autorità Garante precisa che non è in contestazione la decisione della compagnia aerea di cancellare i voli nel periodo in questione, né emergono elementi di criticità nella fase di messa in vendita dei voli, bensì unicamente il comportamento concernente le modalità informative ed i diritti riconosciuti a seguito della cancellazione dei voli, la gestione delle richieste dei passeggeri volte ad ottenere il rimborso di quanto pagato e/o le corrette modalità di utilizzo del voucher. 

La disciplina emergenziale italiana (D.L 18/2020 c.d. Cura Italia) prevedeva infatti la possibilità per i vettori aerei di rimborsare o emettere voucher a favore dei consumatori per i voli cancellati dai vettori medesimi, in presenza di una riconosciuta situazione pandemica che impediva l’esecuzione della prestazione, in ragione dei provvedimenti di limitazione della circolazione adottati da autorità nazionali, internazionali o Stati esteri ovvero quando le prestazioni non erano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (cfr. art 88-bis, commi 4, 11 del D.L. 18/2020). 

Alla luce dell'istruttoria risulta che EasyJet, venute meno le restrizioni alla circolazione, ha tenuto una condotta non rispondente al canone di diligenza professionale atteso, quando ha proceduto a numerosissime cancellazione di voli programmati e offerti in vendita rilasciando ai consumatori voucher invece di procedere al rimborso del prezzo pagato per i biglietti annullati, fornendo informazioni ingannevoli e/o omissive riguardo ai diritti loro spettanti a seguito della cancellazione ed ostacolando quei i consumatori che hanno inteso esercitare tali diritti, ponendo in essere una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo. 

AGCOM delibera una sanzione amministrativa pecuniaria di €2.800.000 ad EasyJet, leggi tutto il provvedimento al seguente link AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO